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 Oggetto del messaggio: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 21:08 
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vedevo qua http://www.b2b24.ilsole24ore.com/itechs ... 36,00.html

Cita:
In caso di guasti al prodotto in garanzia posso sempre pretendere che l’oggetto mi venga sostituito? E in questo caso a chi devo rivolgermi?

Il consumatore deve rivolgersi al negozio dove ha comperato il bene. Il guasto deve essere formalmente denunciato al venditore entro due mesi, altrimenti si può perdere il diritto alla garanzia. Per fare la denuncia, consigliamo sempre e comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla sede legale del venditore. La sede legale può essere rintracciata con una tradizionale visura camerale oppure tramite la banca dati delle camere di commercio (che offre però una consultazione molto più limitata) all'indirizzo www.infoimprese.it. Nella raccomandata è sufficiente esporre sommariamente il problema che si è manifestato chiedendone la soluzione tramite i rimedi apprestati dalla legge ed indicando quale si preferisce. Tali rimedi sono la riparazione del bene o la sua sostituzione, oppure, quando impossibile, la risoluzione del contratto, che comporta che il bene venga rimesso al produttore e i soldi vengano restituiti.


quindi fino a due mesi dell'acquisto se il mio cellulare non funziona posso richiedere la sua sostituzione o che mi tornino i soldi?

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 21:13 
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mio figlio è in vacanza e per il momento di preciso non saprei risponderti, ti posso dire che mi fa comprare sempre con fattura (euronics) proprio per la sostituzione, immagino che con lo scontrino non sia possibile.

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 21:15 
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la sostituzione nel caso non sia possibile ripararlo, la eventuale restituzione dei soldi solo su esplicita richiesta se il bene non è riparabile, inoltre c'è da menzionare anche il diritto di recesso entro i primi 8 giorni dall'acquisto dell'oggetto stesso, sia con scontrino che con fattura, in quanto è sempre un documento fiscale comprovante l'acquisto.
C'è da dire, nel caso dei telefonini, che se l'oggetto rientra in assistenza per tre volte consecutive sempre con lo stesso problema, viene direttamente sostituito.

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 21:16 
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io so che tentano sempre di ripararlo..se entro 3 volte nn lo riparano per lo stesso problema te ne devono dare uno nuovo..

però questo vale per la garanzia non so per i primi 2 mesi come funziona..

io con l'acquisto della chiavetta mi hanno detto che avevo tempo 1 mese per l'eventuale restituzione e il rimborso completo..ma li era un contratto..boh

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 21:31 
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:ok:

ho preso un cellu Nokia C6-0 a mia moglie il 28.07 (in offertona ad un ipermercato.. cmq era marchiato "Italia") e siccome oggi pare tiri numeri volevo sapere se me ne davano uno nuovo eh eh eh eh :woot:

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 21:36 
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Guido, vai dove l'hai preso, fa' un po' di piagnisteo e con molta probabilità te lo cambiano tut-court, senza far storie

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 21:40 
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il discorso è vasto..non esiston ne 8gg ne 15gg ne altri termini..in teoria, se l'oggetto non è visivamente usurato, dovrebbe essere sempre sostituito..ho fatto dei corsi appositi x ste cose..ovvio ke poi noi venditori cerchiamo di mandarlo sempre in assistenza..nel negozio dove lavoravamo cercavamo di dare una tolleranza di 7gg..se poi il cliente rompeva le palle e l'oggetto era esteticamente xfett lo cambiavamo anke dopo 1mese..se invece c'era qualke dubbio sulla riparabilità in garanzia (ad esempio oggetto non esteticamente integro), intanto si mandava in assistenza anke dopo 1gg, poi si vedeva..resta il fatto ke bisogna conservare scontrino e imballo alla perfezione..

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"A me non interessa sentirmi intelligente ascoltando dei cretini che parlano…preferisco sentirmi cretino ascoltando una persona eccelsa" [F. Battiato, da un intervista sulla tv e sui reality]

"La letteratura deve essere al servizio della società immergendosi nella realtà, intervenendo, e gli scrittori non possono semplicemente scrivere per intrattenere o per speculare sulla società. Devono avere un ruolo attivo. La parola è potere, ed è ancora più potente quando diventa d'uso comune. E questo è il motivo per cui uno scrittore che prende parte, veicola il suo messaggio con più efficacia che quello che invece scrive aspettando il tempo in cui si realizzino le sue fantasie." Ken Saro-Wiwa

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 22:57 
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Per la mia limitata esperienza consiglio di tenere su protezioni e pellicole per almeno 2-3 giorni dall'acquisto se non per una settimana, l'imballo metterlo in un armadio in altissimo (lontano da mamme - mogli riordinatrici :D :ph34r: ) figuratevi che io ho ancora la pellicola sul marchietto Fiat del volante :lau: :lau:

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50% il pilota, 50% l'auto, sono i due fattori che fanno il divertimento

Vendo navigatore vivavoce + centralina recupero comandi al volante + mascherina Bravo
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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 23:48 
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Il diritto di recesso vale per legge solo per acquisti on-line, poi la maggior parte delle catene lo applica lo stesso, di media da me entro 7giorni.

I soldi in teoria devono restituirli anche se la riparazione richiede troppo tempo, in funzione della natura e dell'uso del bene (o qualcosa del genere). Che è un pò soggettivo, ma suppongo che per un telefono non ci possono mettere 2 mesi, per una consolle magari si.

Se ce l'hai comodo puoi anche sentire un centro asistenza Nokia http://www.centri-assistenza.com/centri ... -nokia.htm , se ce l'hanno a volte li cambiano al volo secondo il difetto, almeno a me in passato è successo.

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Grazie di tutto Salvatore. Clothar sarai sempre uno di noi.

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IL PRESTA-NOME-------------------------------------------


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Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 7:44 
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:ok:

imballi? li ho tutti per anni ed anni ed anni eh eh eh eh

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2011, 18:18 
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Che io sappia per legge è di 1 settimana il diritto di recesso.
Oltre è a discrezione del negoziante.

Dopo 1 settimana lo riparano(se possibile), se ancora l'oggetto non va te lo cambiano.

Questo è quello che so, purtroppo la mia negativa esperienza in Motorola m'ha insegnato che difficilmente lo cambiano ma credo dipenda anche dal negozio.

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2011, 18:43 
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Anno: 2013
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A me, al Mediaworld, hanno sostituito uno switch per pc dopo ben 5 mesi !!!

Confermo, per esperienza personale, quanto scritto da momonedusa:
momonedusa ha scritto:
Il diritto di recesso vale per legge solo per acquisti on-line, poi la maggior parte delle catene lo applica lo stesso, di media da me entro 7giorni.


Se compri in un negozio e non vogliono, non ti ridanno i soldi. Alcuni fanno un compromesso dandoti un buono pari al valore dell'oggetto restituito e da spendere entro un anno.

Ciao, Mario

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Fiat Bravo 1.4 90 CV 16 Valvole GPL. Ecco le foto: http://yfrog.com/0timg0207ennjx
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Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009

Problemi con la gestione degli MP3? Leggi qui: http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=122&t=11077&start=278


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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 24 agosto 2011, 10:29 
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Se compri un bene e entro la prima settimana non funziona, sono obbligati a dartene uno nuovo.
Nel caso di cellulari ad esempio se superi i 15 minuti di telefonate non c'è più la sostituzione ma la riparazione.

Se dopo la settimana, inviano il bene al centro riparazioni.

La garanzia minima è di due anni.
Qualunque cosa vi viene detta, con periodo minore ai 2 anni, è assolutamente falsa come si può constatare dalla direttiva dell'Unione Europea.

Il negoziante è tenuto a inviare in assistenza il bene.
Ovviamente bisogna presentare lo scontrino. Attenzione, chi si fa emettere fattura ha diritto ad un solo anno di garanzia.


Per quanto riguarda il diritto di recesso non funziona proprio cosi.
In pratica se acquisti un bene e ti accorgi che è difettoso puoi richiedere il rimborso, mentre se acquisti un bene e ti accorgi che non ti piace non ti fanno sicuramente un rimborso e ti devi accontentare di un buono.

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 20:43 
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miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii è successo di nuovooooooo!!!!!

porkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

stavolta, sempre un cellulare Nokia, è durato ben 15 minuti... il mio N8 come regalo di Natale è andato e non si accende più.. leggendo sui forum Nokia vedevo che è un problema noto, almeno per i primi prodotti: mi sa che mi hanno rifilato un resto di magazzino

quindi non mi tornano i soldi?

vedevo qua > http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzi ... _14358.php

Cita:
Scheda Pratica di Rita Sabelli 15 settembre 2008 0:00


Il codice del consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135, regola la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori. La norma originaria e' il d.lgs. 24/2002 attuativo della direttiva 1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies, poi abrogati ed inglobati dal codice del consumo stesso.

Tale garanzia di legge copre tutti i vizi di produzione e di conformita' presenti sui beni di consumo acquistati dai consumatori per due anni, prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore. Essa funziona parallelamente, affiancandovisi come alternativa, all'eventuale garanzia del produttore (detta garanzia commerciale), garanzia che invece e' regolata da un contratto (solitamente incluso nella confezione del bene acquistato).

Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, e' opportuno fare una scelta tra due strade, rappresentate dalle due garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del produttore rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i beni di consumo. Tra le due garanzie possono esserci molte differenze, in termini economici e temporali, e la convenienza puo' cambiare a seconda del caso (tipo di difetto, momento in cui si manifesta, efficienza dei centri di assistenza, etc. etc.). Cambia anche la controparte a cui riferirsi. Per la garanzia contrattuale del produttore e' responsabile quest'ultimo nonche', rispetto ai singoli interventi, il centro di assistenza convenzionato. Per la garanzia di legge, invece, di fronte al consumatore/acquirente e' responsabile il venditore, che puo' ovviamente poi rivalersi entro un anno sul produttore o sul distributore del bene.

Per cautelarsi verso venditori che ignorano (in buona fede o meno) la garanzia biennale di legge a loro carico, e comunque per affrontare al meglio gli inconvenienti legati alla presenza di difetti o malfunzionamenti sui propri acquisti, e' bene che il consumatore sia -e si mostri- ben informato sulle regole e su tutti i passi a sua disposizione.

QUANDO SI PUO' UTILIZZARE
La garanzia di legge riguarda la vendita di beni di consumo al consumatore fatta nell'ambito dell'attivita' professionale o imprenditoriale del soggetto venditore, ditta, negozio, fabbrica, etc.
Sono escluse le vendite tra privati, pur se consumatori, o tra ditte (*).

I beni di consumo coperti sono tutti quelli mobili, anche da assemblare, tranne i beni oggetto di vendita all'asta, l'acqua ed il gas non confezionati e l'energia elettrica.

La garanzia e' applicabile anche ai beni usati, limitatamente pero' ai difetti NON derivanti all'uso normale della cosa tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo. Per i beni usati, inoltre, il venditore puo' prevedere una limitazione temporale della durata della garanzia non inferiore ad un anno. Cio' avviene frequentemente, ed anzi spesso il venditore prevede una propria garanzia, contrattuale, piu' dettagliata di quella di legge. E' opportuno che tale garanzia, se esiste, sia oggetto di valutazione prima di effettuare l'acquisto. Approfondimenti sul punto si trovano sulla scheda GARANZIE SUI BENI USATI: clicca qui

(*) Nota:
Per gli acquisti fra privati o tra ditte (acquisto con fattura intestata ad una ditta con partita iva) sono applicabili le generiche disposizioni del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore". In questo caso la contestazione deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta dei vizi, e la prova e' sempre a carico dell'acquirente. Contano molto le condizioni di vendita sottoscritte, nonche' -soprattutto per i beni usati- lo stato del bene al momento dell'acquisto.

I DIFETTI "COPERTI"
Sono oggetto della garanzia i vizi di produzione (malfunzionamenti, difetti del bene, etc), fatti rientrare dal codice nel piu' generale concetto del vizio di conformita' del bene rispetto al contratto di vendita.

In generale, si presume che il bene NON sia conforme al contratto quando:
- non e' idoneo all'uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso tipo;
- non e' conforme alla descrizione fatta dal venditore (o riportata sulla confezione) e non possiede le qualita' del bene che eventualmente il venditore abbia presentato al consumatore come campione o modello;
- non presenta le qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle eventuali dichiarazioni pubbliche (pubblicita', etichette) fatte dal venditore o dal produttore;
- non e' idoneo all'uso voluto dal consumatore e comunicato al venditore al momento dell'acquisto.

In parole povere, sono contestabili sia i tipici vizi di produzione, quindi tutti i difetti che rendono il bene inservibile (rotture, malfunzionamenti, etc.), sia i tutti i generici vizi di non non conformita' : oggetto diverso da quello pattuito, assenza di caratteristiche promesse dal venditore, scritte in etichetta o fatte presenti dal consumatore al momento dell'acquisto, difformita' rispetto alla pubblicita' o alle "normali" aspettative del consumatore (un'apparecchiatura elettronica che non "colloqui" in italiano, per esempio), etc.

Si considera difetto anche quello che deriva dall'imperfetta o errata installazione del bene quando tale attivita' sia compresa nel contratto di vendita ed sia stata effettuata dal venditore o da terzi sotto la sua responsabilita'. Stessa cosa nel caso in cui l'installazione, concepita per poter essere fatta anche dal consumatore, sia stata da questi effettuata in modo non corretto a causa di carenza delle istruzioni di montaggio.

La garanzia non si applica:
- quando il venditore puo' dimostrare che il consumatore era a conoscenza del difetto e/o della mancanza, oppure non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza;
- quando il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore o da sue responsabilita' (interventi sul bene, uso incauto, etc.);
- quando il venditore puo' dimostrare che non era a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche inerenti il bene oppure che la decisione di acquistare il bene non e' stata influenzata dalle stesse;
- quando il venditore puo' dimostrare che le dichiarazioni pubbliche (pubblicita', promozioni, etc,) sono state adeguatamente corrette in modo da essere correttamente conoscibili al consumatore PRIMA dell'acquisto.

DIRITTI DEL CONSUMATORE
In caso di difetto di cui sopra il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese (**), della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione con un bene analogo oppure, in casi particolari, ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.

In caso di difetti di conformita' rispetto al contratto (articolo diverso, caratteristiche mancanti, etc, vedi sopra) il rimedio classico e' la risoluzione del contratto, dato che non si tratta di vizi eliminabili con una riparazione o una sostituzione. Il principio e' quello generico fissato dal codice civile, la risoluzione del contratto per inadempienza.

In tutti gli altri casi, o comunque quando vi e' una rottura o un malfunzionamento, Il consumatore puo' scegliere tra la riparazione o la sostituzione. Se pero' il rimedio scelto (tipicamente la sostituzione) risultasse per il venditore eccessivamente oneroso rispetto all'altro, questi potrebbe lecitamente cercare di deviare il consumatore verso la soluzione alternativa.
L'eccessiva onerosita' si ha quando il rimedio scelto dal consumatore comporta un costo eccessivamente alto per il venditore rispetto a quello relativo all'altro rimedio, tenendo conto sia del valore del bene (senza difetti) sia dell'entita' del difetto stesso, ed anche dell'eventualita' che la soluzione alternativa sia pienamente risolutiva e non causi problemi al consumatore. Esempio tipico: difetto su un'auto a fronte del quale il consumatore chiede la sostituzione della stessa quando il difetto e' facilmente riparabile senza inconvenienti per il consumatore. In tale ottica un difetto che rende il motore totalmente inutilizzabile cambia molto le cose rispetto ad un piu' "semplice" malfunzionamento delle frecce, per completare l'esempio.

Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al consumatore.

Se il rimedio si rivela impossibile da attuare, eccessivamente oneroso (in termini di disagio e danni, anche relativi all'attesa) o non risolutive, e' possibile chiedere al venditore la risoluzione del contratto.
La valutazione di questi casi e' in parte soggettiva. Se per esempio si e' chiesta una riparazione e passano mesi senza ottenere nulla oppure se si sono tentate inutilmente diverse riparazioni, e' bene passare alla richiesta di sostituzione (se possibile) o direttamente alla risoluzione del contratto.
In alcuni casi, tipicamente quando il difetto e' lieve, al posto della risoluzione contrattuale si puo' ottenere una riduzione del prezzo. A fronte di difetti di lieve entita', infatti, la risoluzione non e' possibile per legge.

NOTE:
- (**) la gratuita' degli interventi di riparazione o sostituzione riguarda sia le spese inerenti la mano d'opera ed i materiali come anche le spese di spedizione del bene.
- niente impedisce alle due parti (consumatore e venditore) di trovarsi d'accordo su una soluzione "intermedia", che puo' essere per esempio la sostituzione con un bene non identico ma dello stesso tipo o la consegna di un buono acquisto. E' bene che il consumatore sappia, pero', che queste proposte sono rifiutabili, da considerarsi come "patteggiamenti" da fare magari per evitare di impegnarsi in successive controversie. La legge, infatti, prevede altro.
- e' bene distinguere la contestazione del vizio dal ripensamento o ad un proprio errore di acquisto. Se si e' sbagliato a scegliere articolo o se ci si e' ripensato, quando possibile e' bene esercitare il recesso (per acquisti a distanza o fatti fuori dai locali commerciali del venditore), entro 10 giorni lavorativi. Il recesso non e' esercitabile in caso di acquisto fatto in negozio, quindi in caso di proprio errore puo' essere ragionevole accettare un buono acquisto.

COME AGIRE: TEMPI E MODI
Sono coperti i vizi manifestatisi entro due anni dall'acquisto (consegna del bene); il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta per contestarli al venditore, quindi in realta' la prescrizione finale e' di 26 mesi.

Il vizio che si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna del bene puo' essere presunto, ovvero NON grava sul consumatore la prova della sua presenza sul bene al momento dell'acquisto.
La prova invece grava sul consumatore quando il vizio di manifesta successivamente oppure quando il consumatore non possa dimostrare di aver opportunamente contestato nei termini. Detta prova consiste normalmente in una dichiarazione scritta rilasciata –a seconda del caso- da un tecnico od addirittura da un perito, o comunque da qualsiasi documento che possa "certificare" che il danno e' collegato ad un vizio preesistente, gia' presente sul bene (magari "latente") al momento dell'acquisto. Ogni considerazione in merito e' inevitabilmente generica e puo' cambiare di volta in volta a seconda del caso specifico.

E' quindi molto importante conservare lo scontrino di acquisto per almeno 26 mesi, e mostrarlo al venditore in caso di contestazioni. Il dato importante e' la data di acquisto, pur se lo scontrino fosse generico nella descrizione (meglio ovviamente se non lo e'). In mancanza puo' andare bene anche una ricevuta di pagamento (copia assegno, scontrino bancomat o carta di credito, etc.), oppure una ricevuta fiscale. Ottima documentazione di acquisto e' la fattura, a patto ovviamente che NON sia intestata ad una ditta (con relativa partita iva) ma ad un privato consumatore.

E' sempre consigliabile iniziare con un tentativo amichevole e bonario fatto recandosi direttamente dal venditore.
Alla minima traccia di una non obiettiva "resistenza" (una cosa e' la fondata contestazione delle nostre rimostranze, un'altra e' l'evasiva negazione del diritto, il mostrare di non conoscere la legge, la citazione di fantomatici termini scaduti magari relativi al recesso o al cambio merce, oppure il frequentissimo scarico della responsabilita' ai centri di assistenza del produttore, etc.) e' bene mostrarsi decisi e sicuri e far capire subito che si conosce la legge, minacciando di mettere tutto per iscritto in modo da poter agire anche legalmente.
Se ancora non si ottiene nulla e' bene passare alle vie piu' formali, riportando schematicamente tutte le contestazioni in una lettera di messa in mora per poi tentare, come primo passo successivo, una conciliazione dal giudice di pace o presso la locale camera di commercio, munendosi nel frattempo di tutta la documentazione necessaria.
Queste le istruzioni a cui attenersi:
Scheda pratica LA MESSA IN MORA: clicca qui

Nota importante:
Come gia' detto la garanzia di legge e' alternativa a quella del produttore che normalmente e' presente sui beni di largo consumo. In alcuni casi (per esempio quando e' difficile collegare il problema ad un vizio o comunque il vizio si manifesta molto tempo dopo l'acquisto) la garanzia del produttore puo' essere piu' conveniente e piu' rapidamente risolutiva. E' bene sempre dare un'occhiata al contratto per capire quale sia la strada piu' conveniente e adatta al caso, tenendo presente che la strada potrebbe anche essere cambiata successivamente (non sempre agevolmente, in realta', dipende molto dal caso).


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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 21:21 
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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 22:32 
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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 22:53 
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alla fine mi hanno tornato tutti gli eurozzi, dato che non avevano un'altro cellulare uguale da darmi.. mi hanno anche fatto un'interessante offerta per il nuovo Lumia 800 ma, sapendo di trovare, un N8 in offerta ho desistito

cmq avevo trovato questi interessanti link

http://consumatore.tgcom24.it/wpmu/2011 ... #more-1533

Cita:
Lo abbiamo già detto qualche mese fa parlando di elettrodomestici, ma vale per tutti i beni di consumo (cioè quelli che un consumatore acquista da un venditore “professionale”): quando si manifestano vizi, difetti o altre non conformità entro due anni dalla loro consegna opera la garanzia legale.

Si tratta del diritto irrinunciabile del consumatore di chiedere ed ottenere, senza spese, la riparazione o la sostituzione di un prodotto che presenti un difetto, un malfunzionamento o, comunque, non abbia le caratteristiche previste dal contratto di acquisto.
Quindi “non conforme” può essere il bene che, ad esempio: non è idoneo al suo normale utilizzo, non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore oppure al modello o al campionario esposto dal venditore, non offre le prestazioni e la qualità pubblicizzate o indicate nell’etichetta. Si verifica un difetto di conformità anche quando montaggio e installazione vengono mal eseguiti dal venditore o da chi opera sotto la sua responsabilità.

Per far valere il proprio diritto alla garanzia, però, il consumatore ha un obbligo da rispettare: denunciare il vizio al venditore entro due mesi dalla sua scoperta.
Non sono previste particolari formalità per eseguire tale denuncia: è possibile recarsi direttamente presso il negozio, portando con sé il bene guasto/difettoso, oppure contattare il venditore telefonicamente, inviandogli una mail, un fax o una lettera.
Quando si tratta di beni di un certo valore (es. complementi d’arredo, elettrodomestici, ecc.), è consigliabile inviargli una denuncia scritta a mezzo fax o raccomandata a/r per avere la prova della sua ricezione, dando la propria disponibilità a concordare giorno ed ora in cui potrà essere effettuata la riparazione o la sostituzione.

Ricordate inoltre che:
- la durata della garanzia è stabilita dalla legge (2 anni!) e non può essere oggetto di trattativa, né tanto meno il venditore può imporne una inferiore;
- per l’usato la prassi ormai consolidata e consentita espressamente dalla legge (art. 134, II comma, Codice del Consumo) è quella di ridurre la durata della garanzia ad un anno;
- riparazione e sostituzione devono essere gratuite: al consumatore non possono essere addebitati neppure i costi di spedizione e manodopera;
- il referente principale è il venditore: se dopo una prima denuncia orale, questo vi dirotta verso il produttore, adducendo scuse varie (maggiore rapidità e semplicità delle procedure, tempi di riparazione più brevi, ecc.), sappiate che il suo comportamento è scorretto, quindi insistete, magari inviandogli una seconda denuncia scritta (meglio se via fax o con lettera raccomandata a/r);
- se il difetto del prodotto è dovuto a manomissione, danneggiamento o cattivo utilizzo da parte dell’acquirente, questi non ha diritto alla garanzia;
- per provare che l’acquisto è avvenuto in un determinato giorno presso quel determinato negozio è importante conservare (anche in fotocopia) il relativo scontrino fiscale, così come le ricevute dei pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito;
- la prassi di negare la garanzia al consumatore che non ha tenuto la scatola di prodotti elettronici o piccoli elettrodomestici non è legittima: nessuna norma, infatti, prevede l’obbligo di conservare la confezione;
- chi acquista prodotti in occasione di saldi, svendite, liquidazioni e vendite promozionali ha lo stesso diritto alla garanzia di chi li acquista a prezzo pieno.

Sul sito della Casa del Consumatore è a disposizione di tutti gli associati il modello di denuncia dei difetti del bene in garanzia da inviare al venditore entro due mesi dalla loro scoperta.


http://www.sosconsumatori.it/garanzia_regole.htm

Cita:
Cartelli equivoci e venditori equivoci
La legge è chiara e vale per tutti: gli anni di garanzia sono due, qualsiasi sia il prodotto.

In parecchi punti vendita le informazioni sulla garanzia vengono delegate a cartelli esposti al pubblico che spesso sono di dubbia interpretazione o addirittura palesemente fuori legge.

La sostituzione o la resa è possibile entro 7 giorni con scontrino fiscale e imballo integro
Il venditore accetta di cambiare la merce o anche di restituire i soldi, a condizione che il cliente prensenti lo scontrino e che la confezione sia integra. Non è un obbligo di legge ma una politica commerciale diffusa in molti negozi. Il cliente deve sapere che può sempre far valere la garanzia, nei due anni successivi, in caso si manifesti un difetto.

Sostituzione prodotti difettosi entro 7 giorni dalla data di acquisto con imballi originali
Questo avviso è contrario alla legge perché limita la garanzia a soli 7 giorni invece che due anni previsti dalla legge.

I prodotti si cambiano solo se presentati nell'imballo originale integro
Questa disposizione è contraria alla legge: la garanzia vale anche se il cliente ha danneggiato o buttato via la confezione.

La garanzia di qualsiasi prodotto decade in mancanza dello scontrino fiscale
Anche questa disposizione è contraria alla legge: la garanzia non può essere limitata da nessuna condizione. Se il cliente non ha lo scontrino, può provare con altri mezzi di avere acquistato il prodotto in quel negozio: ad esempio con le ricevute di bancomat e carte di credito.

Se scarichi l'Iva, la garanzia è soltanto di un anno. Se acquisti con fattura, la garanzia è di un anno
E' vero. Chi richiede la fattura corre il rischio di vedersi dimezzare la garanzia, perché il venditore a questo punto tratta l'acquisto come una normale transazione tra professionisti, rifiutando perciò la garanzia di conformità.


Dalla maglietta scolorita alla lavatrice in panne
La garanzia di conformità copre qualsiasi guasto che possa capitare entro due anni dall'acquisto, con poche eccezioni.

Se il guasto è stato causato da chi ha utilizzato l'oggetto (ad esempio, ha lasciato cadere il telefonino nell'acqua).

Al momento dell'acquisto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva proprio ignorarlo (ha acquistato dei jeans venduti come seconda scelta perché difettati).

Il consumatore ha dato istruzioni che poi si sono rivelate dannose (ad esempio ha chiesto al ceramista di dipingere dei piatti con pittura ad acqua e questa si è dissolta).

Ovviamente per tutti i prodotti vale il buon senso. Se acquistate una maglietta che si scolorisce al primo lavaggio, potete riportarla al negozio e chiedere la garanzia di conformità. Se succede la stessa cosa dopo mesi che la lavate oppure sbagliate lavaggio, non potete pretendere nulla.
Ci sono prodotti che non sono concepiti per un uso "intensivo" e magari hanno una vita media inferiore a due anni. Se però acquistate una lavatrice, si dà per scontato che funzioni bene almeno per due anni.

In generale, comunque, se siete sicuri di aver usato il prodotto con tutte le cautele e le regole del caso, e questo vi dà comunque dei problemi, è il caso di insistere per ottenere la riparazione, prima a voce e poi per iscritto. E' un vostro diritto.



Beni di consumo: due anni di garanzia
Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità e l’acquirente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione.

La garanzia dei beni di consumo è regolata dal decreto legislativo n. 24/2002, entrato in vigore il 23 marzo 2002. Rispetto alla disciplina precedente è più forte la tutela per il consumatore: il provvedimento ha esteso la garanzia per i beni acquistati da uno a due anni.

Il difetto di conformità
Il decreto ha introdotto il principio, non nuovo nell’ordinamento italiano, che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Un bene di consumo è considerato conforme – perciò esente da difetti – se è idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo. Inoltre il bene deve essere conforme alla descrizione fatta dal venditore e possedere le stesse caratteristiche dei campioni presentati all’acquirente.
La legge stabilisce anche un nesso fra pubblicità e conformità. Infatti il bene per essere esente da difetti di conformità deve avere quelle qualità che il consumatore si aspetta tenendo conto non solo della natura del bene, ma anche della comunicazione pubblicitaria e dell’etichettatura.

I beni di consumo
La garanzia di due anni interessa tutti i beni di consumo. Sono esclusi da questa definizione i beni immobili, i beni oggetto di vendita forzata, l’energia elettrica, l’acqua e il gas. L’acqua e il gas possono essere oggetto di garanzia quando , come dice la legge, "sono venduti in un volume delimitato o in quantità determinata": per esempio una bombola di gas o una bottiglia d’acqua minerale.

Diritti del consumatore
Venditore responsabile significa che, in presenza di difetti, il consumatore può chiedere la riparazione del bene o la sostituzione. In entrambi i casi non possono essere richieste spese aggiuntive. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti al consumatore. La legge perciò, in linea di principio, pone un rimedio alle attese infinite delle riparazioni in garanzia.
Il consumatore può liberamente scegliere fra due soluzioni: riparazione o sostituzione del bene. La legge a questa libertà di scelta pone il limite dell’eccessiva onerosità della richiesta. Per esempio la sostituzione di un bene con un piccolo difetto di conformità è una soluzione che impone eccessive spese al venditore. In altre parole nella richiesta di riparazione o sostituzione del bene si devono valutare il valore economico del bene e l’entità del difetto di conformità.

Due anni di garanzia
Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. In ogni caso il consumatore ha l’onere, pena la decadenza da ogni diritto, di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o ha occultato il difetto.



La responsabilità da prodotto difettoso
Il produttore è considerato responsabile del danno causato dai difetti del prodotto venduto

La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata radicalmente innovata dalla direttiva comunitaria 374 del 1985.

A chi si applica la normativa
Il principio fondamentale che regola la materia è semplice: il produttore è responsabile del danno causato da difetti del prodotto. Per capire la portata di questa regola è necessario chiarire i concetti fondamentali di produttore e prodotto:
- per produttore s'intende: il fabbricante del prodotto finito, qualunque altro soggetto che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione;
- per prodotto s'intende ogni bene mobile (ad esclusione dei prodotti agricoli), anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

Il danno alle cose ed il danno alle persone
La responsabilità del produttore per il danno causato da un suo prodotto difettoso è diversa a seconda che si tratti di danno alle cose o di danno alle persone.

Danno alle cose
Se il prodotto difettoso ha danneggiato una cosa, bisogna fare un'ulteriore distinzione:
- se la cosa danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore col quale il produttore ha stipulato direttamente un contratto di fornitura, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta (art. 1494 comma 2° c.c.): il produttore dovrà risarcire il danno se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi della cosa venduta;
- se la cosa danneggiata appartiene all'utilizzatore finale, si tratta invece di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.), con onere del danneggiato di provare il dolo o la colpa del produttore.

Danno alle persone
Nel caso in cui il prodotto difettoso cagioni un danno ad una persona, indipendentemente dal fatto che la persona sia rivenditore o utilizzatore finale, si tratta sempre di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 del codice civile), con onere della prova a carico sempre del danneggiato. La normativa specifica sul danno da prodotto ha confermato questo sistema, imponendo al danneggiato di provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. Tuttavia, soprattutto quando si tratta di danni alla persona, i giudici tendono a presumere la colpa del produttore, trasferendo su questo l'onere di provare i fatti che possano escludere la propria responsabilità. L'inversione dell'onere della prova, ispirata ad esigenze di protezione del consumatore fa sì che le conseguenze del danno vengano addebitate al produttore, indipendentemente dalla prova della sua colpa, per il solo fatto di avere messo in circolazione un prodotto difettoso.

Obiettivo principale: la sicurezza
La regola base che il produttore deve sempre tenere presente è questa: ogni prodotto industriale, qualunque sia l'uso cui è destinato, deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Il concetto di sicurezza del prodotto è stato concepito in modo molto ampio, al fine di proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni. Per sicurezza s'intende infatti:
- non solo l'effettiva idoneità all'uso per cui quel prodotto è stato concepito,
- ma anche la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi.
L'estensione del concetto di “sicurezza del prodotto” comporta, a carico del produttore, un aumento considerevole dei danni a lui imputabili, dovuti a difetti del prodotto. Infatti, accanto ai danni dovuti tradizionalmente per difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore, alla luce della nuova disciplina, è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti a difetti manifestatisi nell'uso del prodotto da parte dell'utente.

Quando un prodotto è sicuro?
In particolare (in base al decreto legislativo n.115 del 17 marzo 1995) un prodotto è considerato sicuro se in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela delle persone. L'espressione "livello elevato di tutela delle persone" che abbiamo volutamente evidenziato è fondamentale: infatti, se in prima approssimazione la mancanza di cautele e diligenza da parte dell'utente nell'uso di un prodotto dovrebbe escludere la responsabilità del produttore, alla luce della nuova disciplina e soprattutto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, il confine fra i doveri di sicurezza del produttore e l'uso diligente dell'utilizzatore è diventato estremamente labile.

L’obbligo di fornire informazioni sul prodotto
L’utilizzatore ha diritto di conoscere quante più informazioni possibili sul prodotto. Non basta più che il produttore fornisca agli utenti semplici informazioni sulle caratteristiche del prodotto o superficiali istruzioni d'uso: egli deve tenere conto di tutte le circostanze relative all’uso del prodotto. Pertanto le informazioni e le istruzioni devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore, di qualsiasi formazioni culturale, per prevenire fraintendimenti o erronee interpretazioni che porterebbero quasi inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.

La legge italiana
Il dpr n. 224 del 24/05/1998 che ha recepito in Italia la direttiva comuntaria del 1985, considera il produttore responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto. Il produttore è non solo il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, ma anche l’importatore, il produttore della materia prima e chiunque appone nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Secondo la legge italiana un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza offerta di norma dagli altri esemplari della medesima serie.

Responsabilità del produttore
Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Quando il produttore o l’importatore non è individuabile è responsabile il fornitore/distributore. Quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall’intervento di un terzo, non è diminuita la responsabilità del produttore. Quando esistono più produttori responsabili dello stesso danno, essi rispondono in solido.

I casi di esclusione della responsabilità
Secondo la normativa vigente il produttore non può essere considerato responsabile nei seguenti casi:

se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

se il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto;

se il prodotto non era destinato alla vendita;

se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica;

se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso.

La sicurezza del prodotto nelle norme ISO
Data la severità della disciplina in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è quanto mai necessario che i sistemi di certificazione della Qualità si preoccupino di garantire, accanto alla qualità del prodotto, anche la sua sicurezza. La norma UNI EN ISO 9000/1, in particolare, dispone:

l'identificazione di norme di sicurezza applicabili al singolo prodotto;

l'esecuzione di prove di valutazione del progetto, proprio al fine di verificarne la sicurezza;

un'attenta analisi delle istruzioni e delle avvertenze all'utilizzatore, dei manuali d'uso o di manutenzione, del materiale promozionale, allo scopo di contenere al massimo interpretazioni errate nell'uso del prodotto;

la predisposizione di mezzi di rintracciabilità per facilitare il richiamo del prodotto;

la previsione di piani di emergenza, per intervenire su prodotti che si rivelino difettosi o insicuri.

Esiste un evidente relazione tra qualità e sicurezza di un prodotto, in forza del quale l'una è requisito dell'altra e viceversa: in fase di progettazione di un prodotto, fra i requisiti di qualità che devono essere tenuti presente, c'è quello della sicurezza, nel senso che ogni progetto deve concepire un prodotto conforme alle norme di sicurezza previste per la sua tipologia. In fase di realizzazione del prodotto, la qualità diventa a sua volta un requisito della sicurezza, nel senso che un efficiente sistema di controllo della Qualità garantisce che il prodotto finito sia conforme a tutti i requisiti previsti in fase di progettazione, fra i quali quello fondamentale della sicurezza, e di conseguenza sia privo di difetti di fabbricazione che potrebbero rivelarsi pericolosi per l'utente finale. In caso di contestazione sarà più facile al produttore dimostrare la non difettosità del proprio prodotto se potrà esibire le registrazioni di collaudo, i rapporti di verifiche ispettive, i documenti che attestino le azioni preventive intraprese per impedire il verificarsi di un difetto.



..ed anche un pò di Leggi... DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/235/4.htm

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 9:20 
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Ho fatto corsi specifici, e questo è il riassunto:

Cita:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita nei punti vendita Saturn sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.

In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Saturn è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.

Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità presentate dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore (art. 129 del Codice del Consumo).

Il difetto di conformità che si manifesti entro 24 mesi dalla data di acquisto del bene deve essere denunciato entro i 2 mesi successivi dalla data della scoperta del difetto.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data.

In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (art. 130 del Codice del Consumo).

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta del Consumatore; il tempo medio di riconsegna al Consumatore del prodotto è di 29 giorni.

Se entro il termine massimo di 60 giorni Saturn non fosse in grado di restituire il prodotto riparato, il consumatore potrà richiedere uno dei rimedi alternativi (sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione del prezzo).

Saturn provvederà ad inviare il prodotto per le eventuali riparazioni presso il Centro Assistenza tecnica autorizzato dal Produttore.


Questo dice la legge..poi si cerca sempre di andare incontro al cliente, vuoi perchè fa simpatia, vuoi perchè lo si vuole mandare a ca**re e mai più rivedere perchè maleducato..

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"A me non interessa sentirmi intelligente ascoltando dei cretini che parlano…preferisco sentirmi cretino ascoltando una persona eccelsa" [F. Battiato, da un intervista sulla tv e sui reality]

"La letteratura deve essere al servizio della società immergendosi nella realtà, intervenendo, e gli scrittori non possono semplicemente scrivere per intrattenere o per speculare sulla società. Devono avere un ruolo attivo. La parola è potere, ed è ancora più potente quando diventa d'uso comune. E questo è il motivo per cui uno scrittore che prende parte, veicola il suo messaggio con più efficacia che quello che invece scrive aspettando il tempo in cui si realizzino le sue fantasie." Ken Saro-Wiwa

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 Oggetto del messaggio: Re: Garanzia su cellulari e prodotti elettronici...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 2:02 
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STILO-BRAVOso Racingaro
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ioGUIDOconSTILO ha scritto:
:ok:

imballi? li ho tutti per anni ed anni ed anni eh eh eh eh


Allora, siamo uguali. :lau:

Ultimamente mi sono deciso a buttare gli imballi di cellulari che non si collegherebbero più neanche alla rete essendo ancora ETACS ! :woot:

Però, i cellulari li ho tenuti, mi spiaceva buttarli. :)

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