La settimana scorsa mio padre è stato fermato dalle forze dell'ordine, le quali lo hanno "graziato" da 375€ di multa (art. 78 CdS) e dal ritiro del libretto, dicendo che la mia Stilo così come è kittata non può circolare.
Questa è la mia Stilo:
In pratica i carabinieri hanno contestato tutti i pezzi, tranne il paraurti anteriore (chissà perchè) e le minigonne.
Adesso hanno detto che se rivedono in giro questa macchina, ci si inchiappettano e che devo rimetterla tutta originale (sì, come no?).
Ho chiesto anche ad un mio amico carabiniere di dirmi cosa potevo fare per mettermi in regola, ora si sta informando perchè pare che ognuno interpreti il regolamento a piacere!
Io fino ad ora ho sempre creduto di essere in regola, a questo punto cerchiamo tutti insieme di chiarire una volta per tutte che interventi si possono e non si possono fare sulla macchina.
TERMINALE DI SCARICO
Io monto lo scarico Ragazzon doppio tondo dx-sx, la ditta stessa rilascia un foglio con una copia della circolare del ministero dei trasporti la quale recita che per la sostituzione del silenziatore con uno
OMOLOGATO CEE non è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione e bisogna tenere sempre il certificato di omologazione rilasciato dalla Ragazzon insieme agli altri documenti della macchina.
Mi sono informato e sembra che sia tutto in regola, in pratica possono fare storie solo se lo scarico non è omologato, altrimenti se vado a fare la revisione con questo certificato, in motorizzazione sono obbligati in caso di esito positivo della prova a certificare che le marmitte vanno bene.
Ebbene, i carabinieri hanno contestato anche le marmitte. Dicevano che se la mettevano sul ponte e leggevano i numeri di serie, questi non combaciavano (con cosa?

). Allora a questo punto devo sperare di non rompere mai il silenziatore originale!!!
Ho chiesto al mio amico e mi ha detto che i fogli rilasciati da queste ditte non valgono niente, ma che comunque per le marmitte la multa lui non me l'avrebbe fatta (allora sono in regola, ca22o!!!)
Tutto questo solo per il terminale, non conosco invece normative riguardo la sostituzione completa della marmitta. Chiarimenti, please!
CERCHI
Qua c'è poco da fare, ho scelto un cerchio con un disegno sporgente, in più ho messo anche i distanziali da 16mm e come si può vedere dalle foto, i cerchi sporgono dalla sagoma della vettura.
Adesso toglierò i distanziali, li monterò solo in occasioni quali raduni e manifestazioni tuning, ma qualche dubbio bisogna chiarirlo.
I distanziali sono legali o no? qualcuno dice che sulle scatole c'è scritto espressamente "solo per competizione", io un pò di scatole le ho viste, ma su gran parte non c'è scritto niente.
I cerchi invece sporgono solo per il disegno, quindi si bombano verso il centro (guarda seconda foto) mentre l'attaccatura della gomma rientra perfettamente (per 2mm!!!) nella sagoma del veicolo. Sono in difetto lo stesso?
ALLESTIMENTO ESTETICO
Ho preso tutto il kit della Cadamuro Design, tranne ovviamente i pezzi che erano catalogati come componente "esclusivamente per uso agonistico". La Cadamuro mi ha rilasciato anche le omologazioni che però sono solo quelle del Tuv, e da quello che so in Italia ancora non è riconosciuto come ente omologatore.
Io credevo di essere in regola perchè i pezzi (come ad esmpio l'alettone) non sporgono dalla sagoma del veicolo e in più la carta di circolazione riporta che (testuale): "il veicolo può essere dotato sin dall'origine di allestimento esterno di carrozzeria"... forse intendono che la Stilo può già uscire con le minigonne di serie, però questa nota è talmente generale che la posso girare anche a mio favore.
Comunque sento in giro che per essere in regola con questi componenti aerodinamici, bisogna chiedere un nullaosta alla FIAT e passare la revisione per far trascrivere sulla carta di circolazione che il veicolo è a norma anche con questi pezzi. Per maggior sicurezza uno squillo alla Cadamuro lo faccio.
ASSETTO
Per quanto riguarda l'assetto, io so che il CdS non prevede un'altezza minima da terra da rispettare, ed infatti non hanno detto nulla riguardo ammo e molle.
LUCI AGGIUNTIVE
Scordatevele!
Anche una minima luce in più puo dare luogo a 343€ di multa e ritiro del libretto (come è capitato al povero johnnydc).
Però mi piacerebbe sapere per sicuro una cosa: è vietata l'installazione o solo l'uso? Ad esempio, se metto gli spruzzini luminosi (che tra parentesi a me fanno ca**re, ma è solo a titolo di esempio) e non li accendo, ma mi fermano e li notano, possono farmi la multa?
VETRI SCURI
Qua le cose si fanno contorte! Ancora non li ho messi, ma so che si possono oscurare solo i vetri posteriori + il lunotto, altre persone dicono che si possono oscurare con una pellicola meno forte anche i 2 alterali anteriori.
Il problema è: chi ha ragione?
INTERNI
Ne so poco e niente, cmq sembra che alla revisione facciano storie anche per una semplice pedaliera sportiva... urgono informazioni!!!!
Una cosa che so per sicuro è che non si possono mettere sedili sportivi con gli attacchi delle cinture a 4 o 5 punti, e non riesco a spiegarmi il perchè, visto che aumenta la sicurezza inerente alla singola persona. Vietatissimo invece (e sono d'accordo) il roll-bar perchè è vero che voi non vi fate niente, ma se centrate un'altra macchina, l'aprite come una cozza.
MOTORE (FILTRO, CENTRALINA, INTERCOOLER, ETC)
Alzo le mani. Ho dovuto mettere per forza un filtro differente dall'originale perchè con i tagli del cofano F50 cadamuro, il filtro aspirava acqua quando pioveva, quindi ho optato per un filtro della K&N che scende sotto il motore (bello nascosto). Di conseguenza dovrò anche rimappare (again) la centralina. Come mi dovrò comportare secondo voi in fase di revisione del veicolo? non dico nulla e incrocio le dita, oppure esiste qualche escamotage per farsi certificare una cavalleria superiore?
BARRA DUOMI
Per l'Abarth non esiste, a meno che non la si fa fare su misura come ha fatto il buon Charl, ma per chi l'ha montata ho il solito quesito: sta famosa barra è legale o no? Anche qui si sentono in giro pareri discordi, quindi chi sa parli ora!
ALTRE COSE NON MI VENGONO IN MENTE, SE VOLETE, AGGIUNGETELE VOI
CONCLUSIONI
Viene subito da dire: siamo proprio in Italia
Per adesso, per non farmi salassare dalle forze dell'ordine, mi vengono in mente solo 2 alternative:
1) chiedere il nullaosta alla FIAT per tutti i pezzi contestati, andare alla revisione con tutti i documenti e le omologazioni in mano e riuscire a passare il controllo
2) recarmi alla Tecnostrada che pare riesca ad omologare un pò di roba tuning, almeno così scrivono nel sito, però ancora non so se fidarmi o meno (sono sempre 500€ da spendere!) :
Per info:
http://www.tecnostrada.it
In particolare:
http://www.tecnostrada.it/comunicato.html e
http://www.tecnostrada.it/qualita/kit.html
Spulciando su internet, ho trovato anche queste 2 circolari che mi/ci consentirebbero (se sono tuttora valide) di circolare quasi tranquillamente, ma si sa che le forze dell'ordine hanno sempre il coltello dalla parte del manico anche quando hanno torto!
Le riporto integralmente:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna
Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003
Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di Bologna
Al Prefetto di Bologna
Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all’art.151 del c.d.s. (art.153, c.9)
Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.
1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell’art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell’art.151, sono sanzionabili ai sensi dell’art.72, anche se non vengono usate.
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell’appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l’esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l’installazione e/o uso.
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 del c.d.s.
6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l’obbligo della omologazine degli stessi.
Gli estremi dell’omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 1680/M360 Roma, 8 maggio 2002
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Berruti